Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione della pasta di alta qualità prodotta in Italia, in conformità a quanto disposto dal capo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e successive modificazioni, in particolare valorizzando gli usi e le tradizioni locali, in un contesto di filiera.
      2. Per pasta di alta qualità si intende il prodotto ottenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, attraverso un procedimento di trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati esclusivamente con acqua e semola di grani duri coltivati in Italia, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.
      3. Tutte le fasi della produzione della pasta di alta qualità, dalla produzione agricola alla distribuzione al consumatore, sono certificate in conformità con gli standard tecnici internazionali adottati in materia.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano, con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti e i consumatori, la diffusione della pasta di alta qualità. Le regioni promuovono le procedure per il riconoscimento dei diversi tipi di pasta, realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali, come prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP).

 

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